Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Articolo 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
        1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:         1. Identico:
            a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;             a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
            b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;             b) identica;
            c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».             c) identica.
        2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.         2. Identico.
        3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».         3. Identico.